

In questo articolo esploreremo il concetto di “esterovestizione”, ovvero il trasferimento fittizio della sede legale di una società all’estero per ottenere vantaggi fiscali, e analizzeremo come funziona in pratica, con particolare attenzione al caso emblematico di Dolce & Gabbana.
L’ “esterovestizione” è un tema importante nel campo della fiscalità internazionale, in quanto molte aziende cercano di ridurre la pressione fiscale spostando, almeno formalmente, la propria sede legale in paesi con regimi tributari più favorevoli.
Tuttavia, quando l’ internazionalizzazione dell’azienda non è accompagnata da una “reale attività economica” svolta nel paese estero, ma il centro decisionale dell’impresa rimane nel paese di origine, si parla di “esterovestizione”.
Il termine è strettamente legato all’abuso del diritto, e diversi stati europei, tra cui l’Italia, stanno adottando misure per prevenire queste pratiche e assicurarsi che le aziende paghino le imposte nel paese in cui effettivamente operano.
L’esterovestizione si verifica quando una società trasferisce la propria sede legale in un altro paese, ma continua a mantenere in Italia la sua “sede di direzione effettiva”. Questo significa che, sebbene l’azienda risulti ufficialmente registrata in un paese estero, tutte le decisioni strategiche e gestionali vengono ancora prese in Italia.
L’obiettivo principale di questa pratica è generalmente quello di beneficiare di un regime fiscale più vantaggioso all’estero, riducendo le imposte che l’azienda dovrebbe pagare in Italia.
Secondo la normativa fiscale italiana, il criterio fondamentale per determinare la residenza fiscale di un’azienda non è solo la sede legale, ma anche il luogo in cui vengono prese le decisioni importanti e dove si svolge la gestione ordinaria dell’attività. Questo è definito come “sede di direzione effettiva”, e se tale sede è in Italia, l’impresa può essere considerata fiscalmente residente in Italia, anche se formalmente costituita all’estero.
L’Italia ha introdotto una serie di norme anti-abuso per contrastare il fenomeno dell’esterovestizione. Queste norme prevedono che le società con sede all’estero, ma che vengono gestite dall’Italia, siano tassate in Italia sui loro redditi globali.
Il concetto di abuso del diritto è centrale in questo contesto: le imprese non possono approfittare della libertà di stabilimento all’interno dell’Unione Europea per creare strutture societarie artificiali, il cui unico scopo è l’elusione fiscale.
Il principio della libertà di stabilimento è garantito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e consente alle imprese di costituire filiali e sedi in altri Stati membri. Tuttavia, questo principio ha dei limiti quando si tratta di pratiche abusive, come l’esterovestizione.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha stabilito che gli Stati membri possono limitare la libertà di stabilimento solo in casi di evidente abuso, ossia quando una società stabilisce una sede in un altro Stato solo per eludere le leggi fiscali del paese di origine, senza una reale attività economica nello Stato estero.
La giurisprudenza della CGUE è stata chiara nell’affermare che, affinché una società estera possa beneficiare della libertà di stabilimento, essa deve essere effettivamente “impiantata” nel paese ospitante, con una struttura economica reale e operativa.
Questo significa che deve esistere una connessione tangibile tra la società e lo Stato in cui si è stabilita, come la presenza di uffici, personale, e una gestione delle attività quotidiane direttamente in loco. In caso contrario, se la sede estera è solo fittizia e non comporta alcuna attività economica concreta, la società può essere soggetta a tassazione nel paese di origine.
Uno dei casi più celebri che ha fatto scuola in materia di esterovestizione è quello di Dolce & Gabbana, che ha coinvolto la nota casa di moda italiana in un lungo contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.
Il problema riguardava la società lussemburghese che deteneva il marchio del gruppo. L’accusa sosteneva che questa società fosse stata creata solo per beneficiare del regime fiscale più vantaggioso offerto dal Lussemburgo, mentre la gestione effettiva avveniva in Italia.
Due dei tre membri del consiglio di amministrazione erano residenti in Italia e le principali decisioni strategiche venivano prese nel nostro paese. Secondo l’Agenzia delle Entrate, questo rendeva la società lussemburghese una struttura artificiale, una tipica esterovestizione, finalizzata a ridurre il carico fiscale italiano del gruppo.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43809/2015 emessa il 30 ottobre 2015, ha rigettato l’accusa, facendo riferimento alla giurisprudenza europea in materia di libertà di stabilimento. Secondo la Corte, all’interno dell’Unione Europea, le aziende hanno il diritto di costituire società in altri Stati membri anche se la loro principale motivazione è ottenere un vantaggio fiscale, purché vi sia una sostanza economica reale nel paese di insediamento.
Nel caso di Dolce & Gabbana, la Corte ha stabilito che la società lussemburghese non era una struttura artificiale, in quanto esisteva una vera attività economica in Lussemburgo. Questo caso ha quindi riaffermato il principio che la libertà di stabilimento non può essere limitata se non in presenza di costruzioni puramente fittizie.
Per evitare il rischio di essere accusati di esterovestizione, le aziende che desiderano stabilire sedi all’estero devono assicurarsi che esista una reale attività economica nel paese ospitante. Questo include avere un ufficio operativo, personale che lavora sul posto, risorse fisiche e finanziarie sufficienti per svolgere le attività dichiarate.
La semplice registrazione legale di una società in un altro paese, senza una presenza economica concreta, non è sufficiente per beneficiare di un regime fiscale estero.
Un altro fattore importante da considerare è la sede di direzione effettiva, ossia il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche dell’azienda. Se queste decisioni vengono prese in Italia, anche se la sede legale si trova in un altro paese, l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerare l’azienda residente in Italia per fini fiscali.
Italian Criteria for Determining the Tax Residency of a Company